STATUTO UIPASC a.s.d
TITOLO I
Denominazione — Sede
Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita un’Associazione sportiva dilettantistica denominata “UIPASC, Associazione Sportiva Dilettantistica”.
La denominazione può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha sede legale in Cassino (FR), via B.Cellini n° 6.
Il Consiglio Direttivo può deliberare con atto motivato il trasferimento della sede.
L’associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.
TITOLO II
Scopo- Oggetto
Articolo 2
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.
Articolo 3
L’Associazione si propone di:
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate alle arti marziali e sport da combattimento.
b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
e) gestire impianti ed attrezzature, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.
Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano:
-
adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi, che siano in linea con i principi dell’associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati;
-
la stipula di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l’attività dei propri associati ed aderenti;
-
atti ed operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative;
-
atti di gestione di particolari servizi ed iniziative;
-
atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi;
-
atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative
L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fideiussioni e altre malleverie.
Articolo 4
L’associazione garantirà la democraticità della struttura e l’elettività e delle cariche.
L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all’associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all’entità e la complessità dell’impegno richiesto); nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
TITOLO III
Soci
Articolo 5
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Articolo 6
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. In caso diniego, motivato, l’interessato può proporre appello in Assemblea.
Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 7
La qualifica di socio da’ diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.
Articolo 8
I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono trasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO IV
Recesso — Esclusione
Articolo 9
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
Articolo 10
Le dimissioni da associo dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Articolo 11
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, anche via email - meglio se di tipologia Posta Elettronica Certificata (PEC) , ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 10 in cui non serve comunicazione scritta, e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V
Risorse economiche - Fondo Comune
Articolo 12
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o d’istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Esercizio Sociale
Articolo 13
L’esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI
Organi dell’Associazione
Articolo 14
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
Assemblee
Articolo 15
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
Articolo 16
L’assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede all’ elezione del Presidente dell’Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) Qualora il Consiglio Direttivo valuta la necessità, essa approva gli eventuali regolamenti;
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.
Articolo 17
Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.
In prima convocazione l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 18
L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e per la delibera di scioglimento dell’Associazione.
Articolo 19
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Consiglio Direttivo
Articolo 20
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, scelti fra gli associati maggiorenni su votazione democratica di tutti gli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente e il Segretario.
Al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società ed Associazioni sportive nell’ambito della stessa Federazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica da consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
Articolo 21
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l‘Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Presidente
Articolo 22
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o d’impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro quindici giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Articolo 23
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
TITOLO VII
Scioglimento
Articolo 24
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione o Società sportiva avente finalità analoga, ai sensi dell’articolo 90, comma 18, n. 6, della legge n. 289/2002.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
Norma finale
Articolo 25
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.