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UTILIZZO del LOGO CONI


In una recente circolare, indirizzata a tutti gli organismi riconosciuti, il Coni ha ribadito ancora una volta quali siano gli utilizzi consentiti del proprio logo e quali i soggetti che lo possono utilizzare. Infatti il logo non è libero, essendo un marchio registrato, e come tale gode di ogni tutela di legge, a protezione del suo utilizzo e sfruttamento. Solo il Coni ha esclusivo godimento di tale “bene immateriale” e può, in qualità di titolare, può consentirne l’utilizzo da parte di soggetti terzi.

A tale proposito, nel 2005 la Giunta Nazionale del Coni ha appositamente approvato un documento, al fine di regolare l’ambito di utilizzo del marchio in oggetto. Tale documento, denominato “Manuale per la gestione integrata dell’immagine del Comitato Olimpico Nazionale Italiano”, tutt’ oggi in vigore, stabilisce che i “soggetti associati” al Coni sono autorizzati ad utilizzare il simbolo (logo), secondo le modalità indicate nello stesso documento. Il “Manuale” specifica espressamente che l’autorizzazione all’utilizzo non è cedibile a terzi.

Sono pertanto autorizzati all’utilizzo del marchio Coni i “soggetti associati”, ossia le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA), gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), e le Associazioni Benemerite. Ad ogni altro soggetto è fatto divieto di utilizzare il logo Coni. La nota sottolinea in maniera chiara che il divieto vige anche “per tutti gli affiliati alle FSN/DSA/EPS”, ancorché iscritti al registro nazionale delle ASD (o SSD), e quindi riconosciute dal Coni ai fini sportivi.

Federazioni Sportive Nazionali

Discipline Sportive Associate

Enti di Promozione Sportiva

Nello specifico, e a titolo esemplificativo, è fatto divieto di apporre il logo Coni sui siti web, sulla modulistica e le tessere rilasciate, sulla carta intestata, sui comunicati, le locandine, gli striscioni, diplomi e riconoscimenti rilasciati, sulle pubblicazioni e testi pubblicati. Ogni diverso utilizzo rispetto a quelli già consentiti e previsti all’interno del “Manuale” deve essere preventivamente autorizzato dal Segretario Generale del Coni o da suo delegato, dietro presentazione di una richiesta che illustri l’ambito di utilizzo. Queste i chiarimenti contenuti nella nota del Coni.

Una considerazione a parte merita il caso di concessione di Patrocinio da parte dell’Ente, eventualità di sicuro interesse per quelle realtà (ASD, SSD, ecc.) che, nell’ambito della propria attività istituzionale, intendano promuovere eventi o manifestazioni con il “sostegno morale” del Coni, nel rispetto dei valori e le finalità del movimento sportivo. In tali circostanze, ossia in caso di rilascio del Patrocinio, il soggetto richiedente ha diritto, secondo le indicazioni del Coni stesso, anche all’utilizzo del marchio dell’Ente per il materiale di comunicazione relativo alla manifestazione. Il Coni nazionale, il Comitato Regionale o quello Provinciale (a seconda della rilevanza per ambito geografico dell’evento oggetto della richiesta) provvederà, al momento della concessione del Patrocinio, all’invio informatico del logo Coni, con le indicazioni necessarie di riproduzione e allineamento, corredate con le diciture di legge a tutela delle proprietà immateriali.

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